A stabilirlo gli ermellini della Corte Cassazione Civile,
sezione seconda con la Sentenza n. 19432 del 2010.
I giudici di legittimità
ricordano nella pronuncia che:
“l'art. 1 del D.P.R. 24.11.01 n. 474 prescrive,
al quarto comma, che l'autorizzazione alla circolazione di prova <<... è
utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta ed è tenuta a
bordo dello stesso. Sul veicolo è presente il titolare dell'autorizzazione
medesima o un suo dipendente munito di apposita delega ovvero un soggetto in
rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione,
purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione e il collaboratore
sia munito di delega.>>, mentre il successivo art. 2 prescrive, al primo
comma, che <<Il veicolo che circola su strada per le esigenze di cui al
comma 1 dell'art. 1 espone posteriormente una targa, trasferibile da veicolo a
veicolo insieme con la relativa autorizzazione, recante una sequenza di
caratteri alfanumerici corrispondente al numero dell'autorizzazione medesima.
...In caso di omissione, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 100,
comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.>>.
Emerge chiaramente, dal combinato disposto normativo testè
riportato, che tanto l'autorizzazione quanto la targa ad essa relativa devono
trovarsi a bordo del veicolo (e la seconda deve anche essere esposta) ed
altrettanto chiara ne è la ratio che - con il prescrivere la limitazione della
circolazione ad un solo veicolo, cui in corso di essa riferire
l'autorizzazione, così impedendo che in base alia medesima autorizzazione
circolino contemporaneamente più veicoli - intende non solo regolare il regime
dell'autorizzazione ma, soprattutto, questo coordinare con quello dell'assicurazione
obbligatoria.
Poiché, infatti, tale assicurazione è stipulata in
correlazione con la singola autorizzazione alla circolazione in prova e con la
relativa targa-prova, solo la presenza dell'una e dell'altra a bordo
garantiscono la copertura assicurativa del veicolo durante l'uso, in quanto
tale presenza esclude che, in virtù della medesima autorizzazione e della
medesima assicurazione, che coprono l'utilizzazione di un solo veicolo per
volta, possa contemporaneamente circolare altro veicolo.”
