DECRETO 6 giugno 2013 Aggiornamento annuale degli importi per il
risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita’. (13A05124) (GU
Serie Generale n.138 del 14-6-2013)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
Visto, in particlare, l’art. 139,
comma 5, del predetto Codice, ai sensi del quale gli importi del risarcimento
del danno biologico per lesioni di lieve entita’ derivanti da sinistri conseguenti
alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del
medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle
attivita’ produttive (ora dello Sviluppo economico) in misura corrispondente
alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di
operai ed impiegati, accertata
dall’ISTAT;
Visto il decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.
233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale e’
stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto-legge 16 maggio
2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121,
recante:
«Disposizioni urgenti per
l’adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione all’art. 1, commi 376
e 377, della legge 24 dicembre2007, n. 244»;
Visto l’indice ISTAT dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie
generale - n. 119 del 23 maggio 2013;
Visto il decreto del Ministro
dello sviluppo economico, in data 15 giugno 2012, adottato ai sensi dell’art.
139, comma 5, del Codice delle assicurazioni private, con il quale gli importi
di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione
del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2012;
Ritenuto di dover adeguare gli
importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data
15 giugno 2012, applicando la maggiorazione dell’1,1% pari alla variazione
percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2013;
Decreta:
Art. 1
A decorrere dal mese di aprile
2013, gli importi indicati nel comma 1 dell’art. 139 del Codice delle
assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale
15 giugno 2012, sono aggiornati nelle seguenti misure:
settecentonovantuno euro e
novantacinque centesimi per quanto riguarda l’importo relativo al valore del
primo punto di invalidita’, di cui alla lettera a);
quarantasei euro e venti
centesimi per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilita’
assoluta, di cui alla lettera b).
Il presente decreto sara’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 giugno 2013
Il Ministro: Zanonato
