Dicono che per favorire la concorrenza, la libertà di scelta
del consumatore e rendere la comparazione delle tariffe in ambito di
Responsabilità Civile Automobilistica sarebbe opportuna l’introduzione di un
contratto, cosiddetto, standard o base. Stesso contratto per tutte le compagnie
assicurative operanti in tale ambito, in modo che l’assicurato possa
confrontare a parità di garanzie, le varie offerte presenti sul mercato. Poi
sceglierà di acquistare, eventualmente, garanzie accessorie.
Il contratto standard prevede massimali minimi di legge,
formula tariffaria bonus-malus/no claim discount e le seguenti esclusioni:
“- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle
disposizioni in vigore, sempreché, al momento del verificarsi del sinistro, il
conducente sia a conoscenza delle cause di mancata abilitazione, ovvero
l’abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
- in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla
guida, durante la guida dell’allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco
di quest’ultimo non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di
istruttore e sempreché la presenza dell’istruttore sia prescritta dalla legge
vigente;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto
non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni
della carta di circolazione, ad eccezione dell’eventuale mancata revisione
periodica obbligatoria del veicolo;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di
ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia
stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice
della Strada.
Nei predetti casi, in cui è applicabile l'articolo 144 del
Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto
pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla
citata norma.
Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del
conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso dal
proprietario del veicolo (ovvero dal locatario in caso di veicolo in leasing o
dall’ usufruttuario o dall’ acquirente con patto di riservato dominio), l’Impresa
può esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario
(ovvero del locatario, dell’usufruttuario o dell’acquirente) esclusivamente nei
casi in cui quest’ultimo, al momento del verificarsi del sinistro, è a
conoscenza dell’esistenza delle cause di esclusione e rivalsa in capo al
conducente.”
Ora ammesso che qualcuno spieghi agli ignari assicurati cosa
significa l’esercizio del diritto di rivalsa da parte della compagnia e
pertanto quali rischi correrebbe, se causasse un danno, con modalità di
accadimento che rientrano nella descrizione delle esclusioni, il rischio più
grave che si intravede all’ orizzonte è che le compagnie sfruttino questa
opportunità per livellare al rialzo i prezzi delle polizze. Con conseguenti
ulteriori disagi per gli assicurati consumatori in fase di acquisto
(obbligatorio) del prodotto. Un po’ come accadde in passato con quel famoso
cartello che portò l’ antritrust nel 2001 ad infliggere ben 700 milioni di Euro di
multa alle compagnie (il cui pagamento è per larga parte ancora pendente
ovviamente) per la diffusione e condivisione di informazioni tariffarie. Certo
ora sarebbe legale, secondo il decreto Passera. Che dulcis in fundo rispolvera
anche il risarcimento in forma specifica (che obbliga il danneggiato ad
eseguire le riparazioni del proprio veicolo presso un carrozziere indicato
dalla propria compagnia) che creerà come già avvenuto in passato, disagi e
disorientamento tra gli assicurati/danneggiati nel momento del sinistro.
Di seguito il testo integrale del contratto base.
Allegato A - «CONTRATTO DI
ASSICURAZIONE»
Sezione I
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono:
per "Codice": il Codice delle assicurazioni
private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive
modificazioni;
per "Regolamento": il decreto del Ministero
dello sviluppo economico n. ___ del ___ che definisce il contratto base r. c.
auto ai sensi dell’articolo 22 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito nella
legge 17 dicembre 2012, n. 221;
per “Codice della Strada”: il decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
per "Impresa": l’impresa con la quale il
Contraente stipula il contratto di assicurazione r. c. auto;
per “Contratto Base”: il contratto r. c. auto offerto
dall’Impresa ai sensi dell’articolo 22 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.
179, mediante il modello elettronico standard previsto dall’articolo 22, comma
6, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in
legge 17 dicembre 2012, n. 221, disponibile sul sito internet e presso i “punti
vendita” dell’Impresa stessa, per i veicoli di cui all’art.122 del Codice,
quali le autovetture, gli autocarri, i motocicli ed i ciclomotori ad uso
privato dei Consumatori (come definiti dall’articolo 3 del decreto legislativo
6 settembre 2005, n.206 e successive modificazioni, c.d. Codice del consumo),
da assicurarsi con forma tariffaria Bonus Malus e con forma tariffaria
assimilata No Claim Discount, con formula contrattuale “Guida libera”, per
importi di copertura pari ai Massimali minimi di legge vigenti al momento della
stipulazione del contratto. Le condizioni di assicurazione sono predefinite dal
Ministero dello sviluppo economico ai sensi del predetto articolo 22, ferma la
libera determinazione del premio del contratto da parte dell’Impresa;
per "Contraente": colui che stipula il
contratto di assicurazione con l’Impresa;
per "Assicurato": il soggetto, anche diverso
dal Contraente, la cui responsabilità civile è coperta dal contratto; il
conducente, chiunque esso sia, il proprietario del veicolo, il locatario in caso
di veicolo in leasing o l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato
dominio (articolo 2054 del Codice Civile e articolo 91 del Codice della Strada
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285);
per “Terzi danneggiati”: i soggetti, sia trasportati
sia non trasportati, aventi diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito
di incidente. Non sono Terzi danneggiati e non hanno diritto al risarcimento
dei danni: il conducente responsabile dell’incidente e, per i soli danni alle
cose, i soggetti previsti dall’art. 129 del Codice; si considerano, in ogni
caso, Terzi danneggiati, i terzi conducenti diversi dal proprietario del
veicolo, dal locatario in caso di veicolo in leasing o
dall’usufruttuario o dall’acquirente con patto di riservato dominio che
subiscono un danno a causa di un difetto di funzionamento e/o manutenzione del
veicolo a loro non imputabile;
per “Carta Verde”: il certificato internazionale di
assicurazione, con cui l’Impresa estende agli Stati indicati, le cui sigle non
siano barrate, l’assicurazione r. c. auto prestata con il contratto;
per “Veicolo”: il veicolo indicato in polizza;
per “Aree equiparate alle strade di uso pubblico”: le
aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui può accedere una
molteplicità di veicoli, quali, a titolo di esempio, le stazioni di servizio, i
parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico, i parcheggi dei
terminal o delle imprese di logistica;
per “Aree private”: le aree di proprietà di soggetti
pubblici o privati cui possono accedere soltanto i veicoli autorizzati, quali,
a titolo di esempio, cantieri recintati, garage e cortili;
per “Bonus Malus”: la tariffa Bonus Malus, o la
tariffa assimilata No Claim Discount, liberamente predisposta dall’Impresa e
applicata al contratto base r. c. auto, che prevede ad ogni scadenza annuale la
variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all’atto della
stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di
osservazione (v. Condizione speciale Bonus Malus);
per “Periodo di osservazione”: il periodo di effettiva
copertura assicurativa preso in considerazione per l’osservazione di eventuali
sinistri, e così distinto: a) periodo iniziale: inizia dal giorno della
decorrenza del contratto r. c. auto e termina 2 mesi prima della scadenza del
periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
b) periodo successivo: ha durata di 12 mesi e decorre dalla scadenza del
periodo precedente;
per “Classe di merito CU”: la classe di merito di
conversione universale, spettante al veicolo secondo i “criteri di
individuazione della classe di merito di conversione universale” previsti dal
Regolamento ISVAP n. 4/2006 e successive modificazioni, indicati nell’Appendice
informativa al contratto.
Per “Massimali minimi obbligatori di legge”: i limiti
minimi della copertura assicurativa del contratto base r. c. auto stabiliti
dall’art.128 del Codice.
Sezione II
CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE R. C.
ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO BASE R. C.
L'Impresa assicura i rischi della responsabilità civile per i
danni causati dalla circolazione del veicolo indicato in polizza, da chiunque
guidato, su strade pubbliche o in aree a queste equiparate, per i quali è
obbligatoria l'assicurazione ai sensi dell’articolo 122 del Codice,
impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei Massimali minimi obbligatori
per legge, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute
dall’Assicurato a titolo di risarcimento di danni
involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in
polizza.
La sosta, la fermata, la marcia del veicolo e tutte le
operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla
circolazione.
L'Impresa assicura anche la responsabilità civile per i danni
causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dalla marcia del
veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla
circolazione in qualsiasi area privata, ad esclusione delle aree aeroportuali
civili e militari.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni
causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui
all’articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali e alle verifiche
preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Qualora installato ed omologato, sono inoltre compresi nella
copertura assicurativa i danni involontariamente cagionati a terzi dal gancio
di traino del veicolo e, qualora venga dichiarato in polizza che il veicolo è
adibito al traino di un rimorchio munito di targa propria, i danni involontariamente
cagionati dal rimorchio regolarmente trainato dal veicolo.
ARTICOLO 2 – ESCLUSIONI E RIVALSE
L'assicurazione non è operante esclusivamente nelle seguenti
ipotesi:
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle
disposizioni in vigore, sempreché, al momento del verificarsi del sinistro, il
conducente sia a conoscenza delle cause di mancata abilitazione, ovvero
l’abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
- in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida,
durante la guida dell’allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di
quest’ultimo non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di
istruttore e sempreché la presenza dell’istruttore sia prescritta dalla legge
vigente;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto
non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni
della carta di circolazione, ad eccezione dell’eventuale mancata revisione
periodica obbligatoria del veicolo;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza
o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata
applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della
Strada.
Nei predetti casi, in cui è applicabile l'articolo 144 del
Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto
pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla
citata norma.
Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del
conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso dal
proprietario del veicolo (ovvero dal locatario in caso di veicolo in leasing o
dall’usufruttuario o dall’acquirente con patto di riservato dominio), l’Impresa
può esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario
(ovvero del locatario, dell’usufruttuario o dell’acquirente) esclusivamente nei
casi in cui quest’ultimo, al momento del verificarsi del sinistro, è a
conoscenza dell’esistenza delle cause di esclusione e rivalsa in capo al
conducente.
ARTICOLO 3 – DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente
relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la
stessa cessazione dell’assicurazione; si applicano, al riguardo, le
disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
Resta salva la buona fede del Contraente per tutti gli
elementi rilevanti ai fini tariffari non desumibili dalla documentazione che
gli stessi sono tenuti a consegnare all’Impresa per la stipulazione del contratto o
che l’Impresa può acquisire direttamente ai sensi dell’art.133 del Codice.
Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'Impresa
eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in
conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
ARTICOLO 4 – AGGRAVAMENTO DI RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta
all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non
noti all’Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto
all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (articolo 1898
Codice Civile).
Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'Impresa
eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in
conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
ARTICOLO 5 – ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica
Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati
dell'Unione europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein,
della Norvegia, della Croazia del Principato di Monaco, della Svizzera e di
Andorra.
L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri
Stati le cui sigle internazionali indicate sulla Carta Verde non siano barrate.
L'Impresa è tenuta a rilasciare la Carta Verde.
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i
limiti della legislazione nazionale concernente l'assicurazione obbligatoria r.
c. auto in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, ferme le maggiori
garanzie previste dal contratto.
Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la
Carta Verde cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e
comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è
obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa. La Carta Verde è valida
per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio
o la rata di premio relativi al contratto.
ARTICOLO 6 – DECORRENZA E DURATA
Salvo diversa pattuizione, il contratto ha effetto dalle ore
24,00 del giorno in cui sono stati pagati il premio o la prima rata di premio
relativi al contratto; in ipotesi di pagamento rateale, se alla scadenza
convenuta il Contraente non paga la rata successiva, l’assicurazione resta
sospesa dalle ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo a quello della
scadenza del pagamento (articolo 1901, commi 1 e 2, del Codice Civile).
Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del
Contraente, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza
naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, commi
1 e 2, del Codice Civile. L’Impresa è tenuta ad avvisare il Contraente della
scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere
operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del
contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto fino all’effetto
della nuova polizza (art. 170-bis del Codice).
Il premio è sempre interamente dovuto anche se sia stato
pattuito il frazionamento dello stesso in più rate.
ARTICOLO 7 – PAGAMENTO DEL PREMIO
Salvo quanto previsto dall’articolo 28, il premio deve essere
pagato in un’unica soluzione all’atto della stipulazione del contratto con le
modalità indicate dall’Impresa, contro rilascio di quietanza emessa
dall'Impresa stessa che indica la data del pagamento e reca la firma della
persona autorizzata a riscuotere il premio.
Al pagamento del premio, l’Impresa, o un soggetto da questa
autorizzato, rilascia il certificato, il contrassegno di assicurazione e la
Carta Verde secondo quanto previsto dalle disposizioni in vigore.
ARTICOLO 8 – TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO E
CESSAZIONE DEL RISCHIO
Il trasferimento di proprietà del veicolo o il suo deposito
in conto vendita, nonché le ipotesi di cessazione del rischio per demolizione,
esportazione, cessazione definitiva della circolazione (articolo 103 del Codice
della Strada) e di cessazione del rischio per furto, rapina o appropriazione
indebita, comprovati dalla documentazione prescritta dalle disposizioni
vigenti, determinano, a scelta del Contraente, uno dei seguenti effetti:
a) risoluzione del contratto di assicurazione, con diritto al
rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al
netto dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario
Nazionale; nel caso di cessazione del rischio per furto o rapina, l’Impresa
effettua il rimborso del residuo rateo di premio netto a decorrere dal giorno
successivo alla data di presentazione della denuncia all’Autorità competente;
b) sostituzione del contratto per altro veicolo di proprietà
dello stesso soggetto Assicurato (o da questo locato in leasing), con eventuale
conguaglio del premio sulla base della tariffa applicata al contratto
sostituito.
c) cessione del contratto di assicurazione all’acquirente del
veicolo; in tal caso il venditore, eseguito il trasferimento di proprietà, è
tenuto a dare immediata comunicazione della cessione del contratto
all’acquirente ed all’Impresa, la quale prenderà atto della cessione
rilasciando all’acquirente i predetti nuovi documenti; ai sensi dell’articolo
1918 Codice civile il venditore del veicolo è tenuto al pagamento dei premi
successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si
estingue alla sua naturale scadenza e l'Impresa non rilascerà l'attestazione
dello stato di rischio; per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario
dovrà stipulare un nuovo contratto.
ARTICOLO 9 – ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto,
l'Impresa deve rilasciare al Contraente o, se persona diversa dal Contraente,
al proprietario, ovvero all’usufruttuario, all’acquirente con patto di
riservato dominio o al locatario in caso di contratti di leasing,
l’attestazione dello stato del rischio con le indicazioni previste dalle disposizioni
in vigore (articolo 134 del Codice, Regolamento ISVAP n. 4/2006 e successive
modificazioni).
Nei casi di:
- annullamento o anticipata risoluzione del contratto
rispetto alla scadenza;
- cessazione del contratto per alienazione del veicolo
assicurato, per deposito in conto vendita, per furto o per demolizione,
esportazione definitiva o definitiva cessazione della circolazione del veicolo
(articolo 103 Codice della Strada);
- efficacia inferiore all’anno per il mancato pagamento di
una rata di premio (art. 1901, comma 2, Codice Civile);
l’Impresa rilascia l’attestazione solo a condizione che sia
concluso il periodo di osservazione.
Il Contraente deve consegnare all'Impresa l'attestazione
dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il
medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.
ARTICOLO 10 – MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
La denuncia del sinistro
deve essere redatta sul modulo approvato dall’IVASS ai sensi dell’articolo 143
del Codice e successive modificazioni ed integrazioni e deve contenere
l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come
richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro
tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne sia
venuto a conoscenza (articolo 1913 Codice Civile).
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo
possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione
della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti
giudiziari, l’Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme
che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio
sofferto (articolo 1915 Codice Civile).
ARTICOLO 11 – GESTIONE DELLE VERTENZE
L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome
dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei
confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento
del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di
provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della
tacitazione dei danneggiati.
L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato
per i legali o tecnici che non siano da essa designati o la cui nomina non sia
stata preventivamente autorizzata e non risponde di multe od ammende né delle
spese di giustizia penali.
ARTICOLO 12 – ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per
legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso
dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato
anticipato dall'Impresa.
ARTICOLO 13 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto
valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
Sezione III
CONDIZIONE SPECIALE BONUS MALUS E SISTEMI DI RILEVAZIONE A
DISTANZA DEL COMPORTAMENTO DEL VEICOLO
La seguente clausola disciplina la specifica formula
tariffaria Bonus Malus, o la tariffa assimilata No Claim Discount, liberamente
predisposta dall’impresa per determinare il prezzo del contratto base.
L’Impresa mette a disposizione nel proprio sito internet e
presso i “punti vendita” la Tabella contenente le regole di corrispondenza con
il sistema di puro raffronto delle 18 classi di merito di conversione
universale CU di cui al Regolamento ISVAP n. 4/2006 e successive modificazioni.
ARTICOLO 14 – BONUS MALUS / NO CLAIM
DISCOUNT
(da compilarsi a cura dell’Impresa)
ARTICOLO 15 – SISTEMI
DI RILEVAZIONE A DISTANZA DEL COMPORTAMENTO DEL VEICOLO
(Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'istallazione
di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati
scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, i costi di installazione, disinstallazione,
sostituzione, funzionamento e portabilità sono a carico delle compagnie che
praticano inoltre una riduzione significativa rispetto alle tariffe stabilite
ai sensi del primo periodo, all'atto della stipulazione del contratto o in
occasione delle scadenze successive a condizione che risultino rispettati i
parametri stabiliti dal contratto)
Sezione IV
CONDIZIONI AGGIUNTIVE AL CONTRATTO BASE
Le seguenti condizioni comportano una limitazione o
un’estensione del rischio assicurato e della copertura assicurativa e possono
determinare un aumento o una diminuzione dei premi liberamente offerti
dall’Impresa.
L’offerta di dette condizioni, così come di altre ulteriori
condizioni, è rimessa alla libera valutazione ed iniziativa dell’Impresa.
Nell’offrire dette condizioni, l’Impresa deve dare evidenza,
per ciascuna di esse, della riduzione o dell’incremento del premio.
Parte I
Clausole limitative della copertura assicurativa
con riduzione del premio
ARTICOLO 16 – GUIDA ESCLUSIVA
(clausola limitativa della copertura assicurativa in
ragione del vincolo di guida esclusiva del veicolo indicato in polizza da parte
del Contraente, che deve corrispondere con l’Assicurato)
ARTICOLO 17 – GUIDA ESPERTA
(clausola limitativa della copertura assicurativa in
ragione del vincolo di guida riservato solo a conducenti con età superiore a
quella prevista dall’Impresa)
ARTICOLO 18 – SOSPENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
(clausola limitativa della copertura assicurativa in ragione
di periodi di mancata circolazione del veicolo)
ARTICOLO 19 – ULTERIORI ESCLUSIONI E RIVALSE
(clausola di limitazione della copertura assicurativa in
ragione di esclusioni e rivalse ulteriori rispetto a quelle di cui al
precedente articolo 2 - ESCLUSIONI E RIVALSE)
ARTICOLO 20 – ALTRO
(ulteriori clausole limitative della copertura
assicurativa)
Parte II
Clausole di ampliamento della copertura assicurativa
con aumento del premio
ARTICOLO 21 – AUMENTO DEI MASSIMALI MINIMI DI LEGGE
(clausola di ampliamento della copertura assicurativa in
ragione dell’innalzamento dei massimali rispetto a quanto disciplinato dal
precedente articolo 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO BASE R. C. AUTO)
ARTICOLO 22 – LIMITAZIONE DELLE ESCLUSIONI E RIVALSE
(clausola di ampliamento della copertura assicurativa in
ragione di limitazioni alla disciplina delle esclusioni e delle rivalse di cui
al precedente articolo 2 - ESCLUSIONI E RIVALSE)
ARTICOLO 23 – DANNI A TERZI DA INCENDIO DEL VEICOLO
(clausola di ampliamento della copertura assicurativa con
riferimento a danni involontariamente determinati a terzi in conseguenza
dell’incendio del veicolo)
ARTICOLO 24 – ALTRO
(ulteriori clausole di ampliamento della copertura
assicurativa)
Parte III
Clausole di riduzione del premio assicurativo
ARTICOLO 25 – ISPEZIONE PREVENTIVA DEL VEICOLO
(clausola di riduzione del premio conseguente
all’ispezione preventiva del veicolo)
ARTICOLO 26 – OFFICINE CONVENZIONATE
(clausola di riduzione del premio conseguente all’obbligo
di avvalersi di officine convenzionate per la riparazione di danni al veicolo)
ARTICOLO 27 – ALTRO
(ulteriori clausole di riduzione del premio che possono
essere predisposte dall’Impresa)
Parte IV
Clausola di aumento del premio assicurativo
ARTICOLO 28 – PAGAMENTO DEL PREMIO IN RATE.
In parziale deroga del precedente articolo 7 – PAGAMENTO DEL
PREMIO, il premio deve essere pagato in rate ___ di pari importo, delle quali
la prima all’atto della stipulazione del contratto e la/e successiva/e entro la/e
data/e indicata/e in polizza, con le modalità indicate dall’Impresa.
Al pagamento della prima rata del premio, l’Impresa, o un
soggetto da questa autorizzato, rilascia il certificato, il contrassegno di
assicurazione e la Carta Verde secondo quanto previsto dalle disposizioni in
vigore.
Sezione V
CLAUSOLE ACCESSORIE
Nella presente sezione sono ricomprese, in maniera non
esaustiva, clausole relative a condizioni di garanzia accessorie alla
responsabilità r. c. auto liberamente offerte dall’Impresa, anche in
concorrenza o alternativa tra loro, in aggiunta o in alternativa alle
condizioni di cui alla precedente Sezione IV (incendio e furto, polizza
cristalli, …).
L’Impresa deve dare evidenza della riduzione o
dell’incremento del premio conseguente alla stipulazione di ciascuna di dette
clausole accessorie.
ARTICOLO 29 – INFORTUNI AL CONDUCENTE
ARTICOLO 30 – DANNI AL VEICOLO (KASKO)
ARTICOLO 31 – FRANCHIGIE O SCOPERTI SU DANNI MATERIALI E
DIRETTI AL VEICOLO E/O AI BENI DELL’ASSICURATO
ARTICOLO 32 – DANNI CAGIONATI DA PASSEGGERI
ARTICOLO 33 – FURTO DEL VEICOLO
ARTICOLO 34 –
INCENDIO DEL VEICOLO
ARTICOLO 35 – POLIZZA CRISTALLI
ARTICOLO 36 – ATTI VANDALICI
ARTICOLO 37 – RISCHIO STATICO RELATIVO A RIMORCHI
ARTICOLO 38 – ALTRO
