Ci occupiamo oggi del contenuto
della sentenza della III Sezione Civile della Corte di Cassazione nr 18308 del
27/08/2014. Il caso riguarda la richiesta di risarcimento danni avanzata iure
proprio dai congiunti di un soggetto deceduto in un incidente stradale. L’auto
a bordo del quale viaggiava in qualità di trasportato finisce fuori strada, a
causa della stato di ebrezza del suo conducente - peraltro sprovvisto al
momento della regolare patente di guida perché sequestrata - , arrestando la
corsa contro un muro ed un palo della luce. La peculiarità del caso risiede nel
fatto che il trasportato deceduto era anche proprietario e assicurato del
veicolo. E che, aveva, pur consapevole dello stato di alterazione psicofisica,
concesso al suo amico la guida della vettura.
E’ noto che la copertura
assicurativa per la circolazione dei veicoli è inoperativa allorquando alla
guida si trovi un conducente in stato di ebrezza, che abbia assunto sostante
stupefacenti o sprovvisto del regolare permesso di guida. E proprio su tale
assunto si fondava la negazione del risarcimento ai congiunti del danno
patrimoniale da parte dei giudici della Corte di Appello di Lecce.
Gli ermellini di Piazza Cavour ci
ricordano invece che:
“Va al riguardo anzitutto
osservato che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità
la clausola del contratto di assicurazione della responsabilità civile per la
circolazione dei veicoli prevedente l’inoperatività
della garanzia nel caso in cui il veicolo assicurato sia condotto al momento
del sinistro da persona non munita della prescritta patente di guida è
inopponibile, trattandosi di eccezione derivante dal contratto, dall’assicuratore al terzo danneggiato
che si avvalga nei suoi confronti dell’azione diretta per il risarcimento ai
sensi dell’art. 18 L. n. 990 del 1969. Stante l’impronta pubblicistica
dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli e dei
natanti, tale norma sancisce invero l’autonomia del diritto del terzo
danneggiato rispetto al diritto dell’assicurato danneggiante nei rispettivi
rapporti con l’assicuratore, salva la rivalsa di quest’ultimo, quando abbia
risarcito il danno nei confronti dell’assicurato”.
“Orbene il suindicato principio
trova senz’altro applicazione anche allorquando come nella specie il
trasportato, deceduto all’esito di sinistro stradale cagionato - in tutto o in
parte - da conducente che si trovi in una delle condizioni previste dalla
clausola contrattuale di inoperatività della polizza, fosse anche proprietario
dell’autovettura, nonché titolare del contratto di relativa assicurazione per
la r.c.a. e i suoi congiunti facciano valere danni subiti iure proprio..”