A dare questa più allargata
lettura della novella del comma 6 dell’art 189 del Codice della Strada, ci
pensano gli ermellini della IV Sezione Penale della Corte di Cassazione con la
sentenza 24531 del 10 giugno 2014, che estendono la punibilità anche al solo
dolo eventuale.
Il caso di specie riguarda il
conducente di un autoveicolo che a seguito di un incidente aveva effettuato una
sosta assolutamente momentanea, che aveva impedito la sua identificazione, per
poi allontarnarsi repentinamente, senza attendere l'arrivo degli organi di
polizia e senza appunto neppure fornire alla controparte le proprie generalità.
E’ stato pertanto correttamente escluso che potesse ritenersi ottemperato
l'obbligo di fermarsi nella condotta dell'imputato.
“Giova ricordare”, sentenziano i togati di
Piazza Cavour “che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo
189, comma 6, del codice della strada, che punisce l'utente della strada che,
in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di
fermarsi, il dolo richiesto per la punibilità può essere integrato anche dal
solo dolo eventuale, non essendo necessario il dolo intenzionale (cfr. ex
pluribus Sezione IV, 10 dicembre 2009, Roman).”
E ancora: “è necessario
ricordare, in vero, che il reato in contestazione è pacificamente ravvisabile
anche nei casi in cui la persona, al cui comportamento sia comunque
ricollegabile un incidente stradale con danni alle persone, si sia fermata
(eventualmente anche prestando l'assistenza necessaria), ma si sia allontanata
prima dell'arrivo degli appartenenti agli organi di polizia preposti
all'accertamento dell'esistenza di eventuali reati o comunque agli accertamenti
in materia di infortunistica stradale. La finalità della norma, infatti, è
ravvisabile non solo nell'esigenza di soddisfare gli obblighi di solidarietà
che impongono di prestare assistenza alle persone che, in conseguenza del
proprio comportamento (indipendentemente dall'esistenza della colpa), abbiano
subito danni alla persona, ma anche in quella di assicurare la compiuta
ricostruzione delle modalità di verificazione dell'incidente, onde l'obbligo di
fermarsi impone quello di sottoporsi all'identificazione ed ai necessari
accertamenti sul luogo dell'incidente da parte degli organi di polizia diretti
a ricostruire l'incidente ai fini dell'eventuale instaurazione del procedimento
penale e comunque ai fini di conoscenza per eventuali iniziative risarcitorie
(cfr. ancora la sentenza Roman citata).”