Con l’Ordinanza
14300 del 24 giugno 2014 gli ermellini della Sesta Sezione della Corte di
Cassazione Civile, respingono le richieste del ricorrente al quale i giudici di
merito avevano negato il ristoro del danno da fermo tecnico e compensato tra le
parti le spese di lite e per la consulenza tecnica di ufficio.
Con riferimento
al primo punto, il mancato riconoscimento del danno da fermo tecnico, i giudici
delle leggi hanno così motivato:
“Infatti il
giudice di merito, con motivazione logica e non contraddittoria, sul rilievo
che il c.t.u. ha accertato che per eseguire la riparazione dell’auto erano
necessarie cinque ore di mano d’opera, ha ritenuto che l’irrisorietà dell’eventuale
danno non consentiva neanche il ricorso alla liquidazione equitativa, in quanto
la lesione asseritamente patita doveva eccedere una certa soglia di offensività
per divenire meritevole di tutela.”
Con riferimento
al 2 motivo di doglianza del ricorrente, circa la compensazione delle spese di
lite e della CTU i togati così motivano la negazione:
“Il giudice
ha correttamente applicato il potere discrezionale conferitogli dall’art.92
c.p.c. che gli consentiva di compensare in tutto o in parte le spese di lite ricorrendo
giusti motivi, individuati nella sproporzione fra la somma richiesta di euro
1.200.00 e quella liquidata di euro 449,44 e tenuto conto anche della condotta
delle parti nella fase exraprocessuale.”
Ed ancora
“in ordine
alle spese di c.t.u., questa Corte ha già affermato che compensando le spese
processuali, il giudice può ripartire le spese della consulenza tecnica d’ufficio
in quote uguali tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa,
senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest’ultima alle spese
di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione
del rimborso, e, altresì, che la consulenza tecnica d’ufficio, quale ausilio
fornito al giudice da un collaboratore esterno, anziché mezzo di prova in senso
proprio, è un atto compiuto nell’interesse generale della giustizia e, dunque,
nell’interesse comune delle parti. Cass. Sentenza n. 1023 del 17.01.2013.”