Nelle controversie instaurate per il
risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e
dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio previsto dall'art. 1218
c.c. Lo stabiliscono gli ermellini di Piazza Cavour con la sentenza nr 3612 del
17 febbraio 2014 della III Sezione civile:
“Il caso in
esame riguarda un incidente subito da un minore, verificatosi durante una
lezione di sci collettivo.
Sul punto è di
tutta evidenza che l’affidamento di un minore ad una scuola di sci perché gli
siano impartite lezioni – il che concretizza la ricorrenza di un contratto –
comporti a carico della scuola l’assunzione di obbligazioni di protezione volte
a garantirne l’incolumità.
Ed è anche
ovvio che, per quanta cautela il maestro di sci possa predisporre, è pur sempre
possibile che l’allievo cada, per l’intrinseca natura dell’attività che la
scuola è richiesta di svolgere e perché costituisce dato di comune esperienza
che non è possibile imparare a sciare senza incappare mai in cadute.
Sulla base di
tali dati, da un lato, sarebbe erroneo assumere che, per il solo fatto della
caduta, la scuola sia responsabile delle lesioni riportate dall’allievo;
dall’altro che, essendo una caduta altamente probabile – tale quindi da essere
considerata come un rischio accettato – delle lesioni subite dal minore la
scuola non debba mai rispondere.
Si tratterà,
invece, di stabilire se la scuola, ed il maestro abbiano adempiuto le
obbligazioni volte a garantire la sicurezza dell’allievo, tenuto, in ogni caso
conto delle peculiarità dell’oggetto del contratto (v. anche Cass.3.2.2011 n.
2559).
Il problema è
quello della distribuzione degli oneri probatori se, cioè, debba la scuola
provare di aver fatto quanto doveva per salvaguardare la sicurezza (relativa)
dell’allievo, con la conseguenza che l’incidente non possa essere imputato alla
stessa o al maestro della cui azione risponde; o se debba l’allievo (e, per
lui, chi ne ha la potestà genitoriale) provare l’inadempimento della scuola.
Secondo la ormai consolidata giurisprudenza della
Corte di legittimità, nelle controversie instaurate per il risarcimento del
danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante,
è applicabile il regime probatorio previsto dall’art. 1218 c.c. (Cass. 3.3.2010 n.
5067; nello stesso senso Cass.20.4.2010 n. 9325).
Su tale base,
quindi, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore
che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,
ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)
del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera
allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte; mentre è il
debitore convenuto ad essere gravato dell’onere della prova del fatto estintivo
dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.”