“la
responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici
alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente, sia esso Regione,
Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc, a cui siano stati
concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della legge n.
157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della
fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che
trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente: in quest'ultimo
caso, l'ente delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile, ai
sensi dell'art. 2043 cod. civ., per i suddetti danni a condizione che gli sia
stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa
sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da poter
efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio
dell'attività stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a
prevenire, evitare o limitare tali danni.”
Cosi
tuona la Corte di Cassazione III Sezione Civile con l’ Ordinanza del 28
febbraio 2014, n.4788. Che prosegue un orientamento già consolidato della
stessa corte in merito ai danni provocati alla circolazione stradale dalla
fauna selvatica.
Di
seguito il testo integrale della sentenza:
CORTE
DI CASSAZIONE. SEZ. VI - 3 CIVILE - ORDINANZA 28 febbraio 2014, n.4788 - Pres.
Finocchiaro – est. De Stefano
Svolgimento
del processo
1. E
stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell'art. 380
bis cod. proc. civ. e datata 30.10.12, regolarmente comunicata al pubblico
ministero e notificata ai difensori delle parti:
“1.
- La Regione Emilia-Romagna ricorre, affidandosi a due motivi, per la
cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui è stata confermata la
decisione di primo grado, con cui tanto la ricorrente che l'ANAS spa - Ente
Nazionale per le Strade sono state solidalmente condannate al risarcimento del
danno, quantificato in Euro 2.428,64, patito da
D.G.F. per la
collisione della propria autovettura con un animale selvatico (daino o
capriolo) su strada statale. Degli intimati resiste con controricorso la sola
ANAS spa.
2. -
Il ricorso va trattato in camera di consiglio - ai sensi degli artt. 375, 376 e
380-bis cod. proc. civ. ed essendo esso oltretutto soggetto alla disciplina
dell'art. 360-bis cod. proc. civ. - per essere ivi accolto, per quanto appresso
indicato.
3. -
Il giudice di secondo grado ha infatti, pacifiche essendo le modalità del fatto
e l'entità dei danni patiti dall'attore in primo grado, ravvisato - ferma
quella concorrente e paritaria dell'ANAS - quanto meno la responsabilità della
Regione nella causazione del sinistro, ad essa essendo dalla normativa
regionale - legge reg. n. 8 del 1994 - affidate funzioni amministrative di
programmazione ai fini di pianificazione faunistico-venatoria (con compiti di
orientamento, controllo e sostitutivi) e soprattutto imposto il risarcimento del
danno cagionato dalla fauna selvatica, escludendo la concreta rilevanza dei
compiti affidati alle province (istituzione di oasi di protezione e rifugio,
zone di ripopolamento e cattura, immissione di nuovi capi, etc.), in merito
richiamando la giurisprudenza del S.C. (tra cui Cass. 8470/91, 1638/00,
8953/08,23095/10).
4. -
La ricorrente, con un unitario motivo di violazione e falsa applicazione di
norme di diritto (identificate nella legge n. 157 del 1992, nella legge
regionale n. 8 del 1994 e nell'art. 2043 cod. civ.) e vizio motivazionale,
censura la gravata sentenza: perché proprietario della fauna è lo Stato; perché
le funzioni di controllo in concreto affidate dalla normativa regionale alle
Province (tra cui quelle in tema di piani faunistici e di abbattimento)
escludono ogni possibilità di controllo da parte di essa ricorrente; perché la
previsione di un fondo per il risarcimento dei danni all'agricoltura non poteva
estendersi anche ai danni alle persone o alle cose, come riconosciuto dalla
Corte costituzionale con ordinanza n. 581 del 2000; perché non è applicabile la
norma di cui all'art. 2052 cod. civ..
5. -
Dal canto suo, la controricorrente ANAS, benché anch'essa condannata in solido,
condivide le argomentazioni in diritto della gravata sentenza ed invoca il
rigetto del ricorso.
6. -
Devesi rilevare che effettivamente l'evoluzione della giurisprudenza di questa
Corte Suprema vede un approdo del tutto condivisibile nella pronuncia di Cass.
8 gennaio 2010, n. 80 (richiamata dalla ricorrente), a mente della quale la
responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici
alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente, sia esso Regione,
Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc, a cui siano stati
concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della legge n.
157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della
fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che
trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente: in quest'ultimo
caso, l'ente delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile, ai
sensi dell'art. 2043 cod. civ., per i suddetti danni a condizione che gli sia
stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa
sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da poter
efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio
dell'attività stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a
prevenire, evitare o limitare tali danni.
7. -
Nello stesso senso, ancora più incisivamente, si è espressa la più recente
Cass. 6 dicembre 2011, n. 26197, secondo la quale, posto che l'esercizio delle
funzioni amministrative in materia di flora e di fauna, nei profili che
afferiscano a zone intercomunali o all'intero territorio comunale spetta, in
via di principio, alle Province, ma che dette funzioni devono essere
organizzate della Regione, titolare delle relative potestà, si dovrà indagare,
di volta in volta, se l'ente delegato sia stato ragionevolmente posto in condizioni
di adempiere ai compiti affidatigli o se sia un nudus minister, senza alcuna
concreta ed effettiva possibilità operativa.
8. -
Nel caso di specie, l'indagine del giudice del merito in ordine a tali
specifici profili è mancata, avendo quegli affermato una generale ed astratta
legittimazione delle Regioni, ma soprattutto essendosi limitato - da un lato -
alla valorizzazione della previsione normativa di un fondo destinato al
risarcimento però di danni causati soltanto all'attività agricola, senza verificare
- anche alla stregua della giurisprudenza della Corte costituzionale richiamata
dall'appellante Regione - se e perché tale previsione potesse estendersi ad
ogni ipotesi di danno e - dall'altro lato - senza verificare se le funzioni di
effettiva gestione della fauna selvatica in concreto affidate alla Provincia
dalle specifiche disposizioni regionali potessero costituire quest'ultima come
titolare dei poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna
ivi insediata.
9. -
Si propone, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con rinvio al medesimo
Tribunale di Modena, in persona di diverso giudicante, affinché riesamini il
gravame dispiegato dalla Regione Emilia-Romagna alla stregua del principio di
diritto enunciato ai precedenti punti 6 e 7”.
Motivi
della decisione
II.
Non sono state presentate conclusioni scritte, ma la controricorrente ANAS ha
depositato memoria ed il difensore della ricorrente è comparso in camera di
consiglio per essere ascoltato.
III.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella
su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, non
comportandone il superamento gli argomenti sviluppati nella memoria depositata
dalla controricorrente - che si limita, ignorando le argomentazioni della
relazione, a sostenere la tesi della responsabilità esclusiva di controparte,
pur non constando se e quando essa abbia sollevato analoghe difese nei gradi di
merito - e non avendo resistito l'altro intimato (che risulta avere rinurmato,
in primo grado, ad agire anche contro la Provincia di Modena).
Del
resto, in materia di fauna selvatica, i principi - già richiamati in relazione
- di Cass. 6 dicembre 2011, n. 26197, sono stati riaffermati pure da Cass.,
ord. 4 marzo 2013, n. 5321 e da Cass. 26 febbraio 2013, n. 4806 (sebbene con
conclusioni di segno opposto, ma dovute alle peculiarità della fattispecie),
ovvero da Cass. 24 ottobre 2013, n. 24121 (che sottolinea la necessità di
individuare un concreto comportamento colposo ascrivibile al singolo Ente
pubblico convenuto).
IV.
Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va
accolto ed il gravato provvedimento cassato, con rinvio al medesimo tribunale
che lo ha emesso (senza distinzione tra sezioni distaccate e sede centrale, sia
perché ab orione comportanti le prime solo un'articolazione interna di un
ufficio giudiziario pur sempre unitario e rilevante all'atto della
riassunzione, sia perché da verificarsi alla stregua della riforma della
geografia giudiziaria recentemente entrata in vigore), ma in persona di diverso
giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità, ai fini di
rinnovare le valutazioni in punto di fatto e di diritto alla stregua dei
principi di cui ai punti 6 e 7 della relazione su trascritta.
P.Q.M.
La
Corte accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza e rinvia al tribunale di
Modena, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di
legittimità.