Singolare e interessante la pronuncia del Gdp di Pozzuoli
dello scorso 19 marzo circa la facoltatività riservata al danneggiato di
esercitare il proprio diritto al risarcimento, per i danni derivanti da
circolazione stradale, tanto nei confronti della propria compagnia (sempre che
l’evento si verifichi secondo le modalità previste dagli artt. 149 e 150 e
D.P.R. 254/2006) quanto nei confronti della compagnia del civile responsabile.
La facoltatività per l’azione legale era stata sancita dalla
Suprema Corte con l’ordinanza 190 del 2009 e da tutti condivisa, compagnie
comprese, anche se perpetrarono numerosi e fallimentari tentativi di adesione
al procedimento della gestionaria.
Nella fase stragiudiziale, quando la compagnia responsabile
invece riceve la richiesta di risarcimento dei danni, anche solo per conoscenza
come peraltro prevede la novella dell’art 145 del Codice delle Assicurazioni, la
riscontra dicendo che le richieste dovranno essere rivolte, in via esclusiva ex
art 149, alla consorella gestionaria.
Di tutt’altro avviso invece l’interpretazione che ne dà il
GdP campano. Si legge infatti nella sentenza:
"In conclusione, ritiene questo giudice, in aderenza alla
lettura costituzionalmente orientata, preferibile le tesi:
a - dell’assoluta libertà di scelta da parte del
danneggiato, in fase stragiudiziale, in termini di concorrenza, di rivolgere le
proprie pretese risarcitorie nei confronti di entrambe le compagnie
assicuratrici;
b - della facoltà di scelta in fase giudiziale, in termini
di alternatività, nei confronti dell’una o dell’altra (ovviamente nel rispetto
dell’iter procedimentale stragiudiziale prescritto per ciascuna di tali azioni
ex artt. 144 e ss. ed ex art. 149 del Codice).
Queste tesi hanno, in primo luogo, il pregio di rafforzare
la posizione dell’assicurato rimasto danneggiato tramite la legittimazione ad
agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza
sottrargli la possibilità di far valere la responsabilità dell’autore del danno
(nel rispetto tra l’altro della citata direttiva CE)."
Di seguito il testo integrale della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L’avv. Italo BRUNO, Giudice di Pace di Pozzuoli, ha
pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
causa iscritta al n.592/12 R.G. - Affari Contenziosi Civili
- avente ad oggetto:
Risarcimento danni da circolazione stradale.
T R A
S.A.S. ALI D’ANGELI di ROFFO Domenica & C., in persona
del legale rapp.te pro-tempore, con sede in Casalnuovo di Napoli (NA) – P.Iva
01532751219 - elett.te dom.ta in Quarto (NA) alla Via S. Maria, 14 presso lo
studio dell’avv. Filippo CULTREA che la rapp.ta e difende giusta mandato a
margine dell’atto di citazione; ATTRICE
E
S.R.L. S.TRA.DE., in persona del legale rapp.te pro-tempore,
con sede in Tivoli (RM) alla Via del Governo, 6; CONVENUTA-CONTUMACE
NONCHE’
S.p.A. GENERALI BUSINESS SOLUTIONS, in persona del legale
rapp.te pro-tempore, con sede in Trieste alla Via Machiavelli, 4 – P.Iva
07833760015 – in qualità di rapp.te della S.p.A. AUGUSTA, con sede in Torino
alla Via Mazzini, 53 – P.Iva 04081700017 - elett.te dom.ta in Napoli alla Via
F. Petrarca, 93 presso lo studio dell’avv. Isabella CALZOLARI giusta procura
alle liti per Notar Marchetti in Milano; CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l’attrice: dichiarare l’esclusiva responsabilità della
Srl S.Tra.De. in ordine al sinistro per cui è causa e, per l’effetto,
condannarla in solido con la Spa Generali Business Solutions, in persona dei
rispettivi legali rapp.ti pro-tempore, al pagamento in suo favore della somma
di € 2.814,00, oltre sosta tecnica, interessi e rivalutazione, nonché spese e
competenze professionali con attribuzione al procuratore anticipatario.
Per la convenuta: dichiarare l’incompetenza territoriale del
Giudice adito; dichiarare l’improcedibilità della domanda ai sensi degli artt.
145, 148 e 149 del CdA; rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in
diritto e non provata; vittoria di spese e competenze professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.A.S. ALI D’ANGELI di ROFFO Domenica & C., in
persona del legale rapp.te pro-tempore, con atto di citazione ritualmente
notificato il 18/10/11 alla S.R.L. S.TRA.DE., ed alla S.p.A. AUGUSTA, in
persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore, le conveniva innanzi a
questo Giudice, affinché – previa declaratoria dell’esclusiva responsabilità
della Srl S.Tra.De. nella produzione del sinistro avvenuto il 26/3/10
sull’Autostrada A1 – nei pressi di Ceprano-Frosinone, in occasione del quale
l’autocarro Renault Trucks tg.DN122PY di sua proprietà ed assicurato con la Spa
Alleanza Toro, veniva investito da un segnale stradale per lavori in corso
fatto saltare dall’autocarro Eurocarge tg.DN248AP di proprietà della Srl
S.Tra.De. ed assicurato con la Spa Augusta - fosse condannata la medesima Srl
S.Tra.De. in solido con Spa Augusta, in persona dei rispettivi legali rapp.ti
pro-tempore, al risarcimento dei danni.
A tal fine nel detto atto introduttivo premetteva:
- che in dipendenza dell’investimento, il suo autocarro
riportava danni per le cui riparazioni è stata preventivata la spesa di €
2.814,000, come da relazione tecnica prodotta;
- che il veicolo danneggiante era assicurato per RCA presso
la Spa Augusta che, sebbene ritualmente invitata a risarcire i danni ex artt.
145, 148 del D.L.vo 209/05, con racc.ta a.r. Poste&Poste n.73040002014
ricevuta il 12/7/10, non vi provvedeva.
Instauratosi il procedimento, risultato contumace la
convenuta Srl S.Tra.De., si costituiva la Spa Generali Business Solutions, in
nome e per conto della Spa Augusta che, preliminarmente, eccepiva
l’incompetenza territoriale del Giudice adito, l’inammissibilità della domanda
ex artt. 144 e 149 del D.L.vo 209/05 e, nel merito, la contestava sia sull’an
che sul quantum debeatur. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione,
veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi.
Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 12/3/14, la
causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della S.R.L.
S.TRA.DE. regolarmente citata e non costituitasi.
Ancora in via preliminare va spiegato il perché questo
Giudice ha rigettato l’eccezione d’incompetenza territoriale eccepita dalla
Società convenuta.
L’eccezione non contiene l’indicazione di tutti i Fori
ritenuti competenti e non è compiutamente motivata (Cass. 27/6/87 n.5719) con
riguardo ai diversi giudici (Cass. 7/1/80 n.36);
In merito si è espressa la CSC con sentenza n.4929 del
24/9/79, stabilendo che nell’azione di risarcimento dei danni derivanti dalla
circolazione stradale concorrono il forum delicti (luogo del sinistro), - il
forum rei (luogo di residenza o di domicilio di uno dei convenuti), il forum
destinatae solutionis (luogo di residenza o di domicilio di uno dei
litisconsorti necessari solidalmente tenuti al risarcimento dei danni, ciò perché,
generalmente nei sinistri derivanti dalla circolazione, il danno non è
determinato e, pertanto, per forum solutionis deve intendersi il luogo ove
risiede il debitore. Conseguentemente, il pagamento, non essendo ancora
definito il suo ammontare, deve avvenire nella sede del debitore trattandosi di
debito di valore scaturente da risarcimento dei danni dipendenti da fatto
illecito, giusta le previsioni dell’art. 1182 c.c. (Cass. 97/69; 4057/95;
4975/97). Inoltre, la parte che sollevi eccezione di incompetenza territoriale
è tenuta a dimostrare che l'eccezione è fondata con riferimento a qualunque,
possibile criterio di collegamento previsto dalla legge rispetto al foro di cui
contesta la competenza. Ove sia convenuta una società per azioni, com'è nella specie
compagnia assicuratrice, per declinare la competenza con riferimento al luogo
di residenza del convenuto, ai sensi dell'art. 19 cod. proc. civ., la società
deve dimostrare non solo che la propria sede principale si trova altrove, ma
anche che essa non ha alcuna sede secondaria, né alcuno stabilimento con un
rappresentante abilitato a stare in giudizio, nell'ambito della circoscrizione
territoriale di competenza del giudice adito (Cass. Se. 6. Ordinanza n.21253
del 14/10/11).
Va, invece, accolta l’eccezione d’inammissibilità della
domanda alla luce degli artt. 144 e 149 del D.Lvo 209/05.
La convenuta Società ha dimostrato che l’attrice aveva,
precedentemente, instaurato lo stesso giudizio dinanzi lo stasso Ufficio
Giudiziario, con la procedura dell’indennizzo diretto ex art. 149 del citato
decreto legislativo.
Il Giudice precedentemente adito aveva accolta l’eccezione
d’incompetenza territoriale e cancellata la causa dal ruolo.
L’attrice, anziché riassumere il giudizio dinanzi il Giudice
dichiarato competente, trascorsi i tre mesi previsti dalla legge per la
riassunzione, ha riproposto la domanda, dinanzi lo stesso Ufficio, ai sensi
dell’art. 144 del CdA, contravvenendo alla disciplina di cui al Codice citato.
Detto Codice prescrive che la procedura di risarcimento
diretto (art. 149 del D.L.vo 209/05), opera unicamente in caso di sinistro tra
due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile
obbligatoria; riguarda solo i danni al veicolo nonché i danni alle cose
trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente e, nel caso di
lesioni, si applica solo al danno alle persone subito dal conducente non
responsabile, posto che questo danno rientri tra lesioni di lieve entità di cui
all’articolo 139.
Detta procedura, costituisce un’alternativa alla disciplina
“ordinaria” di cui all’art. 144 CdA.
Infatti, la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 205 e del
13 giugno 2008, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 149 del CdA sollevata dai GdP di Pavullo e Montepulciano. Essa
Corte non ha ritenuto infondata la questione sollevata ma, si è limitata a
dettare il criterio dell’interpretazione costituzionalmente orientata della
norma, alla quale il giudice di merito si deve attenere.
Secondo la Corte, la norma di cui all’articolo 149 del CdA
va interpretata nel senso che, “essa si limita a rafforzare la posizione del
danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente
nei confronti della propria compagnia di assicurazione, senza peraltro
togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto
obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso”.
La Corte ha, difatti, suggerito l’interpretazione
costituzionalmente orientata in riferimento all’impugnazione della norma fatta
dai giudici remittenti nella parte in cui “escluderebbe che il danneggiato può
agire nei confronti del vero responsabile del danno, così come previsto dal sistema
degli artt.1917, 2043 e 2054 del codice civile”.
Detta interpretazione costituzionalmente orientata è stata
ribadita dalla stessa Corte Costituzionale con Sentenza n.180 del 10/06/09 e
Ordinanze 205 e 441 del 2008, 191 e 201 del 2009, 85 del 2010.
In detta sentenza, la Corte ha precisato che l’azione
diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà e,
quindi, un’alternativa all’azione tradizionale per far valere la responsabilità
dell’autore del danno.
Pertanto, alla luce delle ordinanze e della sentenza della
Corte Costituzionale, una volta esperita infruttuosamente la procedura
stragiudiziale nei confronti della propria compagnia di assicurazione (art.
149) - in caso di mancata comunicazione di motivi che impediscono il risarcimento
diretto, ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta entro i termini
previsti dall’articolo 148, o di mancato accordo, il danneggiato PUO’ proporre
l’azione giudiziale di cui all’articolo 145, comma 2, NEI SOLI confronti della
propria compagnia di assicurazione o nei confronti del presunto responsabile
civile e della sua Compagnia di assicurazione, ex art. 144 CdA.
Il significato letterale del verbo PUO’ di cui all’art. 149,
si deve interpretare nel senso che il danneggiato non è obbligato a proporre
l’azione giudiziaria nei confronti della propria compagnia d’assicurazione ma,
può, in alternativa, (con un’interpretazione costituzionalmente orientata)
scegliere, ex articolo 144, di evocare in giudizio la compagnia del
responsabile civile e quest’ultimo quale litisconsorte necessario.
Ciò è possibile perché la compagnia d’assicurazione del
responsabile civile è stata già messa in mora in quanto l’articolo 149 obbliga
di inviare la c.d. messa in mora anche a detta compagnia, anche se per conoscenza
- art 145 comma 2.
E’ ormai consuetudine che il danneggiato invia la richiesta
di risarcimento danni sia alla propria Compagnia di assicurazione che a quella
del presunto danneggiante e che queste ultime non interloquiscano tra loro per
la definizione del danno, così come prescrive l’art. 149 CdA.
In questa prospettiva, il danneggiato ha la facoltà di agire
in giudizio sia nei confronti della propria Compagnia di assicurazione che nei
confronti del presunto responsabile civile e della sua Compagnia di
assicurazione.
La Corte Costituzionale, nel dichiarare la facultas, ha
lasciato la possibilità al danneggiato di agire sia con l’indennizzo diretto ex
art. 149, sia con l’azione diretta ex art. 144 del CdA e sia con l’azione
ordinaria ex artt. 2043 e ss. c.c., concedendo di scegliere, a suo
insindacabile giudizio, la procedura risarcitoria che egli ritenga più
conveniente.
Ciò non comporta, tuttavia, che queste diverse azioni siano
cumulabili né che possano essere proposte in fasi successive.
La corretta interpretazione della facoltatività del
risarcimento diretto e della sua alternatività rispetto alle altre procedure
deve essere ricercata nel principio electa una via, non datur recursus ad
alteram, in base al quale il danneggiato che agisca in giudizio nei confronti
della propria impresa di assicurazione, o di quella del responsabile civile,
consuma così, in ogni caso, il suo potere di scelta esercitandolo.
Non si ritiene opportuno, invece, applicare tale principio
anche alla richiesta effettuata in via stragiudiziale: ammettere che la
richiesta di liquidazione in via stragiudiziale, rivolta a una delle due
imprese di assicurazione, precluda la possibilità di esperire la procedura
stragiudiziale e la successiva azione in giudizio nei confronti dell’altra,
sarebbe ancora una volta in contrasto con il principio della facoltatività
espresso dalla Corte e limiterebbe il diritto di difesa dei danneggiati.
La Corte ha affermato che la disposizione di cui all’art.
149, c.6, del Codice, utilizzando il verbo “potere” intende esprimere che il
danneggiato può, non deve esperire questo tipo di azione, vale a dire che egli
è libero di esercitare o non esercitare lo strumento giudiziale.
In conclusione, ritiene questo giudice, in aderenza alla
lettura costituzionalmente orientata, preferibile le tesi:
a - dell’assoluta libertà di scelta da parte del
danneggiato, in fase stragiudiziale, in termini di concorrenza, di rivolgere le
proprie pretese risarcitorie nei confronti di entrambe le compagnie
assicuratrici;
Queste tesi hanno, in primo luogo, il pregio di rafforzare
la posizione dell’assicurato rimasto danneggiato tramite la legittimazione ad
agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza
sottrargli la possibilità di far valere la responsabilità dell’autore del danno
(nel rispetto tra l’altro della citata direttiva CE).
Inoltre, sebbene la sentenza della Corte Costituzionale si
limiti ad affermare la possibilità in capo al danneggiato di scegliere il
soggetto passivamente legittimato, non si può comunque ritenere che tale
facoltà di scelta sia negata in fase stragiudiziale, essendo in tale fase
ammissibile la cumulabilità (In tal senso confr. Sentenza Tribunale di Milano
n.13052 del 28 ottobre 2011).
Una volta intrapreso un percorso risarcitorio, al
danneggiato non è concesso deviare da esso.
L’attrice, infatti, aveva richiesto il risarcimento dei
danni (con le modalità richieste dalla legge) ad entrambe le compagnie di
assicurazione, avendone la facoltà.
Successivamente aveva evocato in giudizio solamente la
propria Compagnia di assicurazione, consumando così la propria facultas agendi,
ottenendo un provvedimento di incompetenza territoriale.
Essa attrice avrebbe dovuto riassumere il giudizio dinanzi
il Giudice dichiarato competente, ovvero, trascorso il termine per la
riassunzione, riproporre la stessa domanda, fra le stesse parti, davanti al
medesimo giudice.
Infatti, l’estinzione del processo non estingue l’azione”
(art. 310 comma 1 c.p.c.): ciò vuol dire che il diritto dedotto in giudizio
resta liberamente riproponibile in un eventuale successivo processo che fosse
instaurato tra le parti (il diritto resta azionabile).
In tal senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26327 del 31/10/2008;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1169 del 11/02/1999:
- La sentenza che dichiari l'incompetenza territoriale, al
di fuori delle ipotesi dell'incompetenza per materia o territoriale
inderogabile regolata dall'art. 28 cod. proc. civ., quando non sia seguita
dalla riassunzione della causa ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ. non
preclude la proposizione in un successivo giudizio, della stessa domanda di
merito, fra le stesse parti e davanti al medesimo giudice.
La peculiarità della questione trattata induce il Giudicante
a compensare tra le parti le spese del procedimento.
La sentenza non è esecutiva in quanto la disciplina
dell’esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione solo
con riferimento alla sentenza di condanna che, è l’unica che possa, per sua
natura, costituire titolo esecutivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Pozzuoli, definitivamente pronunciando
sulla domanda proposta dalla S.A.S. ALI D’ANGELI di ROFFO Domenica & C. nei
confronti S.R.L. S.TRA.DE. e della S.p.A. GENERALI BUSINESS SOLUTIONS, nella
qualità di rapp.te della S.p.A. AUGUSTA, in persona dei rispettivi legali
rapp.ti pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la domanda inammissibile;
2) compensa tra le parti le spese del procedimento;
3) sentenza non esecutiva.
Così deciso in Pozzuoli il giorno 19 marzo 2014.
IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Italo BRUNO)