La Corte di Cassazione con la
sentenza nr 7035 del 29 novembre 2011 e depositata il 09 maggio 2012 torna a
parlare di responsabilità della pubblica amministrazione. Gli ermellini devono
valutare se la responsabilità della caduta di una ciclista, a bordo del proprio
velocipede, a causa di un dislivello di 6 cm tra manto stradale e tombino, può
essere ascritta al comune in solido con l’azienda idrica.
Dal “palazzaccio” di Piazza
Cavour ci fanno sapere che : “ va infatti ribadito che l’impossibilità della
custodia non sussiste quando l’evento dannoso si è verificato su un tratto di
strada che, posto all’interno della perimetrazione del centro abitato, era
adibita al pubblico transito di persone e veicoli e che incombe sul Comune, che
pertanto ne conserva la custodia (Cass. 12425 del 2008), apporre o controllare
che l’appaltatore apponga se in tal senso è il relativo contratto, adeguata
segnalazione a tutela della sicurezza degli utenti a norma degli artt. 8 e 14,
quindicesimo comma, D.P.R. 393 del 1959, applicabili ratione temporis ("chi compie lavori o la depositi sulle
strade deve: a) eseguire i lavori e disporre i materiali con le cautele idonee
a mantenere possibile la circolazione e sicuro il transito; b) delimitare con
opportuni ripari ben visibili gli scavi e gli altri lavori intrapresi; c)
collocare, in caso di sbarramento o deviazione anche parziale del traffico un
numero sufficiente di cavalletti a strisce bianche e rosse; d) mantenere
costantemente efficienti, durante la notte o in casi di scarsa visibilità,
fanali a luce rossa e dispositivi a luce riflessa rossa, in modo che i lavori,
gli scavi, i depositi di materiale, i palchi, i cavalletti e gli steccati, che
comunque occupassero qualsiasi parte della strada, siano visibili a sufficiente
distanza, indicando "le direzioni, escluse al traffico, ostacoli sulla
carreggiata", diversamente dovendo rispondere, ancorché unitamente
all'appaltatore, dei danni derivati a terzi.