TESTO
COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1
Testo del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in Supplemento ordinario n.
18/L alla Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2012),
coordinato con la
legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 (in questo
stesso Supplemento
ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti
per la concorrenza,
lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'.».
(12A03524) (GU
n. 71 del 24-3-2012 - Suppl. Ordinario n.53)
Avvertenza:
Il testo
coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge
di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti
legislativi qui riportati.
Le
modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con
caratteri corsivi.
Tali
modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma
dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nella
Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2012 si procedera' alla
ripubblicazione
del presente testo coordinato, corredato delle
relative
note.
(omissis)
Art. 28
Assicurazioni
connesse all'erogazione
di mutui
immobiliari (( e di credito al consumo ))
(( 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera
dell'ISVAP di attuazione in materia di interesse degli
intermediari
assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli
intermediari
finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o
del
credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione
sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due
preventivi
di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle
banche,
agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi. Il
cliente e' comunque libero di scegliere sul mercato la polizza
sulla
vita piu' conveniente che la banca e' obbligata ad accettare senza
variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo
immobiliare
o del credito al consumo.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, l'ISVAP definisce i contenuti
minimi del contratto di assicurazione di cui al comma 1.
3. All'articolo 21, comma 3-bis, del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, dopo le parole: «alla sottoscrizione di
una
polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o
intermediario» sono aggiunte le seguenti: «ovvero all'apertura di
un
conto corrente presso la medesima banca, istituto o
intermediario».