mercoledì 28 marzo 2012

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1

Testo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in Supplemento ordinario n.

18/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2012),

coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 (in questo

stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti

per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'.».

(12A03524) (GU n. 71 del 24-3-2012 - Suppl. Ordinario n.53)

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle

disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate

dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia

degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate

con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

Nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2012 si procedera' alla

ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle

relative note.

(omissis)

Art. 28

Assicurazioni connesse all'erogazione

di mutui immobiliari (( e di credito al consumo ))

(( 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice

delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7

settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera

dell'ISVAP di attuazione in materia di interesse degli intermediari

assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari

finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del

credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione

sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi

di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche,

agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi. Il

cliente e' comunque libero di scegliere sul mercato la polizza sulla

vita piu' conveniente che la banca e' obbligata ad accettare senza

variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare

o del credito al consumo.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, l'ISVAP definisce i contenuti

minimi del contratto di assicurazione di cui al comma 1.

3. All'articolo 21, comma 3-bis, del decreto legislativo 6

settembre 2005, n. 206, dopo le parole: «alla sottoscrizione di una

polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o

intermediario» sono aggiunte le seguenti: «ovvero all'apertura di un

conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario».

Dorme ubriaco sul volante dell’auto in sosta: è guida in stato di ebrezza!


A stabilirlo, gli ermellini della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione. Risponde del reato di guida in stato di ebbrezza anche l’ubriaco che dorme, sul volante, in sosta. La decisione è contenuta nella sentenza del 10 febbraio 2012, n. 5404.
La sosta fa parte della circolazione stabiliscono i togati di Piazza Cavour e, pertanto, a nulla vale la resistenza dell’automobilista “pizzicato” a pisolare sul volante della propria auto in sosta con un tasso di alcol superiore a quello tollerato dalla vigente normativa. Prima o dopo la sosta, la conduzione del veicolo in condizioni psicofisiche alterate costituisce grave rischio per la propria ed altrui incolumità.
Secondo il giudice il reato in esame risulta integrato allorché sia stata acquisita la prova della deliberata movimentazione del veicolo in area pubblica, tale da creare pericolo alla circolazione o anche solo ad intralciare il traffico, e che ciò può assumersi, non solo allorché la persona sia sorpresa nell’atto di condurre un veicolo, ma anche nei casi, come di specie, in cui essa si trovi, a bordo di un veicolo in sosta e nelle condizioni di ripartire, in alterate condizioni psicofisiche. Sempre secondo l’impostazione del giudice di legittimità, deve ritenersi che la “fermata” costituisca una fase della circolazione, con la conseguenza che é è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, se il veicolo condotto dall’imputato risultato positivo all’alcoltest fosse, al momento dell’effettuazione del controllo, fermo o in moto.
Queste le motivazioni con le quali la Cassazione accoglie dunque il ricorso del pubblico ministero contro la decisione del tribunale che aveva assolto l’uomo prendendo per buone le sue giustificazioni. La Suprema corte rinvia la causa proprio al giudice di primo grado, invitandolo a decidere di nuovo. Questa volta cercando di capire dove l’imputato era residente, da dove era partito e dove intendeva arrivare. E, per finire, quale era la ragione che gli aveva impedito di portare a termine il viaggio.  

venerdì 23 marzo 2012

Liberalizzazioni: l’importante è che i patrocinatori non rinfoderino le spade ma le brandiscano alte in tutela dei danneggiati.


"Rc auto, addio ai rimborsi per i "colpi di frusta": stretta sulle frodi; fino a 5 anni di carcere e banca dati danneggiati e testimoni. Sconti a chi installerà la scatola nera. Gli automobilisti virtuosi pagheranno la stessa tariffa Rc Auto in tutta Italia."

 Questo è il messaggio che i media fanno passare all’indomani dell’approvazione della Camera,  con 365 sì e 61 no e 6 astenuti, del Decreto Liberalizzazioni del Governo Monti, che ora aspetta la firma del Capo dello Stato. Addio ai rimborsi per i colpi di frusta. 

Nessun addio, si intende. Come non c’è stato, del resto, nonostante gli organi di stampa titolavano con la stessa funesta malinconia, per il danno morale. L’unica cosa certa è che far valere i propri diritti contro i poteri dei forti è sempre più difficile. E domani lo sarà ancora di più. L’importante è che i patrocinatori non rinfoderino le spade ma le brandiscano alte in tutela dei danneggiati.

mercoledì 21 marzo 2012

Risarcimento del danno: niente più frazionamento della domanda!


Niente più frazionamento della domanda per le diverse voci di danno conseguenti ad un unico atto illecito. Come i danni materiali all’autovettura e le lesioni del proprietario conducente in un incidente stradale. 
A stabilirlo sono gli ermellini della III Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza nr 28286 del 22 dicembre 2011. Da Piazza Cavour fanno sapere che in caso di danni a cose ed alla persona subiti in occasione di uno stesso sinistro, non possa più consentirsi di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande davanti al giudice di pace ed al tribunale, in ragione delle rispettive competenze per valore, trattandosi di condotta lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, e tale da risolversi in un abuso dello strumento processuale, alla luce dell’art. 111 della Costituzione.



Da oggi l’obbligatorietà della conciliazione in ambito di circolazione stradale e condominio. A giorni il nostro nuovo commento.

venerdì 16 marzo 2012

Mediatore super partes rispetto alle compagnie? O compagnie inter pares rispetto agli ODM?


A pochi giorni (20 marzo 2012) dall’entrata in vigore della “discussa” obbligatorietà della mediazione civile anche per le controversie riguardanti la circolazione stradale ecco le linee guida dell’ANIA, l’Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici, per gli Organismi di Mediazione, che vorranno aderirvi.

Non ritorno ad esprimere tutti i miei dubbi circa l’opportunità del provvedimento di conseguire effettivamente gli obiettivi, pur nobili del legislatore, di ridurre il contenzioso presso le affollatissime aule di tribunale italiane. Ma la domanda sorge spontanea: cosa offre di più, oltre ai costi si intende, il tentativo di conciliazione rispetto alla trattativa stragiudiziale operata con l’ispettorato sinistri?

Ad ogni buon conto, il business per gli ODM, in ambito di circolazione stradale è senza dubbio interessante. Fa gola. Ecco subito pronta, pertanto, la polpetta delle compagnie.

Defendit numerus

Clicca per vedere i link.


giovedì 15 marzo 2012

Malasanità: i medici quasi sempre assolti


La commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario, presieduta da Leoluca Orlando, ha reso noti i risultati di un indagine sulla responsabilità penale del medico, in particolare del ginecologo. La “sentenza” è chiara: quando in gioco c’è la libertà personale del professionista i criteri di giudizio sono rigorosi e le condanne rarissime. L’indagine svolta ha riguardato principalmente l’esito dei procedimenti relativi ai capi di accusa per lesione ed omicidio colposo con particolare riguardo all’attività sanitaria in ambito ostetrico – ginecologica. Su 240 provvedimenti (in carico a 54 procure analizzate) in capo a personale sanitario il 98,8% risultano conclusi con una archiviazione, solo due con una condanna ed una con una assoluzione. Il record di procedimenti sia per lesioni che per omicidio colposo spetta al sud, col primato di Reggio Calabria che registra il 36,11% di procedimenti sul totale per lesioni colpose, a carico dei medici ginecologi. Ma l’esito non cambia. Il 99,1% si conclude comunque con l’archiviazione.

Di seguito le tabelle delle indagine pubblicate su un articolo de “Il sole 24 ore” del 12 gennaio scorso.




mercoledì 14 marzo 2012

Liberalizzazioni: novità anche per il risarcimento del furto.


Nell’ oramai famigerato decreto per le liberalizzazioni, approvato in senato ed in attesa di giudizio nell’altro ramo del parlamento, ha trovato spazio anche una novità che riguarda il risarcimento del furto di un veicolo a motore. Infatti non ci sarà più la necessità per il malcapitato di produrre tra i vari documenti richiesti la cosidetta “chiusa inchiesta”, ovvero il certificato di chiusura delle indagini preliminari.
Un documento per l’ottenimento del quale si possono attendare diversi mesi. Per i reati commessi da ignoti, le forze dell'ordine non devono informare subito il pubblico ministero: devono riunirli in un elenco mensile, che va inviato alla procura. Quindi un mese per informare il pm poi altri tre, nell'attesa che emergano eventuali fatti nuovi. Solo dopo si iscrive il furto nel cosiddetto modello 44 (registro delle notizie di reato relative a ignoti) e il gip, il Giudice per le Indagini Preliminari, può decretare l'archiviazione. Infine, il fascicolo torna in procura per andare in archivio. In tutti questi passaggi il rischio di ritardi è dietro l’angolo e molto dipende anche dalle volontà dei singoli magistrati, che considerato che il furto perpetrato da ignoti non comporta rischi di scadenza di termini per la custodia cautelare e perché la prescrizione ha effetti meno gravi (non c'è un presunto colpevole che può farla franca), mette in coda i relativi fascicoli, per favorire casistiche più gravi e/o urgenti.
Non proprio favorevole il parere dell’ANIA e degli assicuratori in generale, che avrebbero preferito un testo normativo meno rigido, con spazio al libero arbitrio delle compagnie laddove ci fosse fumus di frode.
Già oggi infatti alcuni istituti come Allianz e Generali, in alcuni casi, dove nessun sospetto veniva ravvisato, rinunciavano a chiedere tale documento in favore della velocità di liquidazione.

lunedì 12 marzo 2012

Liberalizzazioni…. segue.


L’indignazione per le modifiche all’art 139 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs 209) introdotte dal d.l. 1/2012 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, prosegue e proviene da più parti.
Non da ultimo dall’Associazione familiari delle vittime della strada che la esterna attraverso una lettera indirizzata al sottosegretario alla Presidenza Consiglio, Antonio Catricalà  e ai componenti delle commissioni Industria, Finanze, Giustizia, Sanità, Affari costituzionali della Camera, esprimendo preoccupazione per quegli emendamenti che non sortiranno gli effetti sperati: il contrasto alle truffe assicurative, ma determineranno unicamente l’aumento dei costi dei sinistri, rischiando di svilire il diritto a ottenere un giusto ed equo risarcimento.
Gli operatori di settore sono abbastanza concordi su questo aspetto. Chi avrà le risorse economiche per permetterseli potrà sottoporti ai richiesti accertamenti clinico – strumentali per dimostrare i postumi cosiddetti micro permanenti conseguenti ad un evento lesivo derivante dalla circolazione stradale. Come per esempio:

  • Esame radiografico statico nelle tre proiezioni ortogonali ed eventualmente nelle proiezioni dinamiche per le prove di funzionalità del rachide cervicale, da eseguire in flesso-estensione forzata.
  • Ecografia dei muscoli lunghi del collo
  • Ecodoppler delle arterie vertebrali
  • Esame cocleo-vestibolare
  • Esame stabilometrico
  • Esame elettronistagmografico
  • Esame elettromiografico
  • T.a.c. e R.m.n.


Chi non potrà invece, non vedrà soddisfatti i propri diritti e ristorati i pregiudizi subiti. Ma d’altronde oramai, questa è una costanza: il potere delle compagnie assicurative vince sui diritti, anche quelli costituzionalmente garantiti, dei danneggiati.  Altrimenti non si spiega neanche cosa c’entri il risarcimento delle microlesioni derivanti dalla circolazione stradale con la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. Ma tant’è! E l’approvazione delle modifiche anche in Parlamento sembra oramai scontata.

Anche dal punto di vista medico e più precisamente medico legale, i sentimenti sono diversi. Il SISMLA è dalla parte dei danneggiati, mentre nella relazione di un incontro di studio “ristretto” organizzato dall’Associazione Melchiorre Gioia una considerazione, al punto 6, innesca dubbi inquietanti:

Infine, indubitabile si è ritenuto che le nuove norme non possano  che  applicarsi  al  solo accertamento  e  stima  del  danno  biologico.   Tuttavia,  ove  l’applicazione  delle  nuove norme  porti  ad  escludere  nel  caso  concreto  la  configurabilità  di  un  danno  biologico risarcibile,  ne  discenderà  necessariamente  l’irrisarcibilità  (per  difetto  di  nesso  causale tra illecito ed evento) dei danni consequenziali: ad esempio, le spese mediche sostenute per curarsi da postumi ritenuti irrisarcibili.  Si  è  infatti  osservato   che,  se   il  danno  biologico  non  può  essere  accertato in corpore  in modo obiettivo ed incontrovertibile, giuridicamente non se ne può affermare l’esistenza, e  se  di  un  evento  di  danno  non  è  provata  l’esistenza,  non  si  potrà  conseguentemente ritenere risarcibili le spese sostenute per eliminarne o ridurne le conseguenze. 

L’invito al commento è aperto.

martedì 6 marzo 2012

Anche durante la discesa o la salita dal mezzo di trasporto ne risponde il vettore

In caso di caduta del passeggero il vettore è responsabile anche nel tempo della discesa e della salita dal mezzo di trasporto. A stabilirlo sono gli Ermellini di piazza Cavour, con la sentenza nr 666/2012. 30 anni dopo i fatti, che riguardano i danni subiti da un anziano brindisino, che l 1984 era intento a scendere dall'autobus,  la Cassazione chiarisce e ribadisce che l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, con riguardo ai danni alla persona trasportata, secondo la previsione dell’art. 1 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (e successive modificazioni), si riferisce tanto al caso in cui detta responsabilità venga invocata a titolo extracontrattuale, per violazione del principio del “neminem laedere”, quanto al caso in cui venga fatta valere a titolo contrattuale (art. 1681 cod.civ.). Pertanto il vettore risponde dei danni salvo la prova del caso fortuito.
Durante i lunghi 30 anni di attesa, l'avente diritto al risarcimento muore. Pertanto laddove, i giudici di merito non avessero disposto un risarcimento in via equitativa, il risarcimento sarebbe dovuto essere proporzionale alla effettiva durata della vita residua, come ricorda la Cassazione:  ai fini della liquidazione del danno biologico, l’età in tanto assume rilevanza in quanto col suo crescere diminuisce l’aspettativa di vita, sicché progressivamente inferiore è il tempo per il quale il soggetto leso subirà le conseguenze non patrimoniali della lesione della sua integrità psicofisica. Ne consegue che, quando invece la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statistica e diventa un dato noto per essere il soggetto deceduto, allora il danno biologico (riconoscibile tutte le volte che la sopravvivenza sia durata per un tempo apprezzabile rispetto al momento delle lesioni) va correlato alla durata della vita effettiva, essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni negative (di carattere non patrimoniale e diversa dalla mera sofferenza psichica) della permanete lesione della integrità psicofisica del soggetto per l’intera durata della sua vita residua (Cass. 24 ottobre 2007, n. 22338).

Il testo integrale della sentenza

Corte di Cassazione Sez. Terza Civ. - Sent. del 18.01.2012, n. 666
Svolgimento del processo
Con sentenza 14 maggio-28 giugno 2003 la Corte di Lecce rigettava l’appello proposto da A.S. avverso la decisione del Tribunale di Brindisi che aveva respinto la domanda della stessa, intesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dal padre dell’attrice, C.S. per un infortunio occorsogli il 6 luglio 1984, a seguito di caduta avvenuta nella discesa dell’autobus, di proprietà della STP (Società trasporti pubblici di …), condotto da N.C. ed assicurati per la responsabilità civile da autoveicoli con A.