venerdì 7 novembre 2014

De iure condito: la decorrenza per la prescrizione dei danni da emotrasfusione

Interessante la  pronuncia della Corte di Appello di Milano nr 3347 del 20 settembre 2014 circa la decorrenza del termine di prescrizione per azionare la domanda risarcitoria da parte di chi ha contratto, per colpe altrui, una malattia da contagio.

Il caso di specie riguarda una donna  che nel 2003 proponeva domanda di indennizzo per le conseguenze di un contagio contratto a seguito di una emotrasfusione. Nel giudizio di primo grado veniva eccepita la prescrizione da parte del Ministero della Salute e degli altri convenuti in quanto il primo riscontro di positività al virus HCV si manifestava nel 1992 e, pertanto, la domanda rigettata.

I giudici d’Appello invece accolgono il ricorso confermando l’orientamento della Corte di Cassazione SS.UU. 576 del 2008 secondo il quale “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, ai sensi degli art. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.”


Vi è più che, le stesse Sezioni Unite, stabiliscono che il termine prescrizionale ben possa farsi decorrere dal momento della proposizione della domanda di indennizzo, in quanto appare plausibile che, a partire da quel momento il danneggiato abbia avuto piena percezione della lesione subita, nonché delle possibili conseguenze dannose.